2° Come comprare e ristrutturare la prima casa.

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“La casa dei vostri sogni”. Parte 2°. 

Cosa fare? Come comprare e ristrutturare la prima casa. Come evitare i problemi e fare le giuste scelte.

GUIDA dalla parte del committente: dall’acquisto all’agibilità.


Gli argomenti:

  • RICERCA DELL’IMMOBILE. L’agente immobiliare e il tecnico di fiducia. Valutazione del prezzo di vendita. Come si fa? Far fare una Due Diligence perché? 
  • A COSA SERVE Il TECNICO DI FIDUCIA quando c’è di mezzo un immobile? 
  • CHI E’ il TECNICO DI FIDUCIA? Quali qualifiche deve avere?
  • Differenza tra geometra, ingegnere, architetto.
  • L’architetto. I costi e la parcella.
  • Evitare l’acquisto di un immobile con abusi. Verifica dello stato legittimo.
  • Preliminare e Rogito Notarile. Cosa comportano? Come evitare I rischi personali nelle dichiarazioni e perché.
  • Trasformazione dell’immobile. Da cosa dipende? La normativa urbanistica ed edilizia. Come verificare
  • Tutti parlano di ristrutturazione? Cosa veramente significa
  • Il Preventivo, Il Contratto e l’Assicurazione. Cosa sono e come devono essere.
  • Dall’acquisto all’agibilità. Tutti i passi necessari e perché.
  1. La ricerca della prima casa. Acquistare in sicurezza. Come si fa?

Tipologie

Ci sono principalmente quattro modi di acquistare casa sul mercato immobiliare italiano, a seconda del soggetto che vende e del privato che acquista. 

  • L’acquisto e la vendita tra privati riguarda generalmente un immobile usato e in generale è in un edificio che esiste già.
  • L’acquisto da una impresa edile, o dalla sua commerciale, riguarda in generale edifici di nuova costruzione o interamente ristrutturati.
  • Di rado l’acquisto avviene da un ente pubblico. 
  • Acquistare casa ad una Vendita all’asta

Quali sono le DIFFERENZE da valutare prima di acquistare

  • Differenze  fiscali 

Vd. la pagina del sito dell’Agenzia delle Entrate. Cosa comporta in termini di procedure e tasse/tributi da pagare?

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_acquisto__Casa_imposte_e_agevolazioni.pdf/de1df915-6e49-35cf-7168-c09da6ba0db5

  • Differenze qualitative della costruzione e delle finiture dell’immobile. Dipende dalle epoche costruttive dell’edificio. Nel tempo cambiano le tecniche costruttive e la normativa.
  • Differenze sul costo totale dell’investimento. Oggi dipende soprattutto dalla classe energetica dell’immobile. 
  • Differenze nella possibilità di personalizzazione della propria casa. Comprare un immobile o una parte di esso sul mercato dell’usato costa molto meno e consente di utilizzare parte del budget nella ristrutturazione che averrà secondo le esigenze personali. La possibilità di personalizzazione va verificata prima di acquistare non dopo.
  1. L’agenzia immobiliare: cosa fanno gli agenti immobiliari?                                               

Gli agenti immobiliari sono iscritti alla Camera di Commercio del territorio dove operano dopo il superamento di un esame di abilitazione. 

Il loro ruolo è mettere in contatto chi vuole vendere e chi vuole acquistare un immobile o viceversa.

  • Il prezzo a cui viene messo in vendita l’immobile normalmente è quello atteso o sperato dal venditore dopo una sommaria valutazione del mercato immobiliare.  L’eventuale trattativa riporta il prezzo a quello atteso dal mercato.
  • L’agente immobiliare conforma il suo operato alla normativa di settore

Aiuta a stipulare il preliminare d’acquisto, partecipa all’atto notarile e il suo nome viene inserito nell’atto stesso.

  1.  Serve anche un tecnico di fiducia? Chi è?
  • In generale, in una compravendita, le prime informazioni relative all’immobile vengono raccolte dall’agenzia immobiliare presso il venditore: lo stato dei luoghi, la visura e le planimetrie catastali, le spese condominiali se previste ecc. 
  • Spesso il tecnico di fiducia NON è considerato né necessario nè preventivo nella valutazione complessiva di un immobile, sia per quanto riguarda il valore economico del bene sia per le complesse implicazioni di un progetto futuro di “ristrutturazione”. 

NON farsi assistere è veramente rischioso!  Ecco perché.

Cosa fa il tecnico di fiducia in questa fase ?  Costruisce una “Due Diligence immobiliare” ovvero la carta d’identità dell’immobile.

  • Viene valutato il mercato locale, i servizi presenti (scuole, negozi, supermercati ecc.), le infrastrutture ( strade, piste ciclabili, marciapiedi, verde, rete telefonica e internet ecc.); l’età, le manutenzioni avvenute negli anni, la classe energetica, gli impianti, l’obsolescenza della struttura, gli abusi e la loro “sanabilità”, la possibilità di trasformazione, i vincoli urbanistici, e i cambi di destinazione d’uso. La categoria catastale, il classamento catastale, diritti di godimento, le ipoteche, il regolamento condominiale ecc. A tutte queste variabili è dato un valore, ed insieme costituiscono il prezzo di vendita corretto.

La Due Diligenze è una perizia redatta da un tecnico specialista che costruisce il  possiamo chiamarlo il “libretto di circolazione” dell’immobile. Non è obbligatorio ma verifica l’esatto stato di fatto del bene immobiliare in modo che il venditore possa con tranquillità affermare nel rogito notarile che l’immobile è catastalmente e urbanisticamente regolare, senza temere di affermare  un “falso in atto pubblico”*, dando anche contezza all’acquirente del vero stato dell’immobile così da evitare di incorrere in cause risarcitorie** dei vizi e difetti dell'immobile dopo la compravendita. 

*L’art. 483 Codice penale stabilisce una pena di due anni di reclusione per chi attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità. Secondo la Cassazione questa norma si adatta perfettamente alle bugie dette in sede di stipula di una compravendita o qualsiasi altro atto notarile. Al notaio spetta solo l’obbligo delle verifiche preventive nei registri immobiliari: deve cioè verificare che il bene oggetto dell’atto pubblico sia privo di ipoteche e altre iscrizioni pregiudizievoli (ad esempio, un pignoramento o una causa di rivendicazione) e, infine, che il venditore sia l’effettivo titolare del bene (non sarebbe così, ad esempio, se dovessero esserci comproprietari). Questi compiti sono facilmente assolvibili dal professionista in quanto si tratta di informazioni pubbliche presenti nei pubblici registri immobiliari. Al notaio, però, non spetta indagare sulla volontà e sul contenuto delle dichiarazioni delle parti che, proprio perché rientranti nella loro sfera personale, sfuggono a qualsiasi controllo obiettivo https://www.laleggepertutti.it/410312_falso-in-atto-notarile

Riportiamo alcune parti interessanti dell’articolo sito seguente 

https://www.mutui.it/guida-mutui/vizi-e-difetti-dell-immobile-dopo-la-compravendita-come-tutelarsi.html.

Può capitare che, dopo aver acquistato un immobile, saltino agli occhi dei vizi non riscontrati prima di apporre la firma al contratto di compravendita immobiliare. Si pensi, ad esempio, ad infiltrazioni occultate mediante accurata pitturazione o nascoste dai mobili, cedimento dei balconi o mancanza di conformità degli impianti.

La legge parla chiaro: con il contratto di compravendita immobiliare il venditore si obbliga a garantire che la cosa venduta sia esente da vizi che la rendano non idonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscano sensibilmente il valore (art. 1490 c.c.). Cosa può fare quindi il compratore in caso di vizi e difetti dell'immobile rinvenuti dopo l'acquisto? Quando può far valere la garanzia per i vizi della cosa acquistata?

**Vizi e difetti dell'immobile: quali possono essere

Per vizi occulti si intendono difetti funzionali o strutturali dell'immobile preesistenti all'atto di acquisto e di cui il compratore non era a conoscenza alla firma del contratto. Non tutti i vizi formano oggetto di garanzia, ma solo quelli così rilevanti da compromettere l'uso per il quale l'immobile è stato acquistato e portare ad una notevole diminuzione del suo valore. Se si verificano queste condizioni, la legge dispone che il contratto sia nullo e l'acquirente può pretendere la restituzione della caparra versata in misura doppia.

Secondo l'articolo 1669 del codice civile rientrano nei vizi gravi quelli derivanti dalla realizzazione dell'opera con l'uso di materiali non idonei e/o non ad opera d'arte, anche laddove vadano ad impattare su elementi secondari come infissi o pavimenti. La Cassazione è intervenuta più volte per esplicitare la casistica di vizi per i quali sia applicabile l'art. 1669. Tra questi rientrano: vizi agli impianti idraulici, come le infiltrazioni per carenza di tubazioni o mancanza di guaine di protezione, difetti dell'impianto di riscaldamento, vizi all'impianto fognario, tra cui un'errata pendenza delle tubazioni di scarico.

**Cosa fare in caso di vizi e difetti dell'immobile dopo l'acquisto

Colui che ha acquistato un immobile con vizi occulti ha diritto alla risoluzione del contratto, alla riduzione del prezzo dell'immobile o ad un risarcimento del danno subito. Come accennato, per far valere la garanzia è necessario che i vizi rilevati possiedano le caratteristiche di gravità di cui all'art. 1669 c.c., siano preesistenti alla firma del contratto e il venditore li abbia nascosti volutamente al momento dell'acquisto. Se però i vizi erano facilmente riscontrabili utilizzando l'ordinaria diligenza, il compratore non può far valere la tutela a suo favore, a meno che il venditore non li abbia taciuti in malafede. La garanzia è da ritenersi esclusa se, all'atto d'acquisto, il compratore era a conoscenza dei difetti dell'immobile e ne ha quindi accettato consapevolmente lo stato. In questo caso si deve procedere al rogito, pena la perdita della caparra. Inoltre, qualora il difetto rilevato dal compratore dopo essere entrato in possesso dell'immobile sia di modesta entità e non ne infici il valore immobiliare, come un'infiltrazione d'acqua risolvibile con una semplice sostituzione, non può essere chiesta la rescissione del contratto ma si ha diritto ad una riduzione del prezzo d'acquisto o, in alternativa, alla sistemazione del piccolo vizio.

L'acquirente è tenuto a denunciare la presenza dei vizi occulti entro 8 giorni dal momento in cui è venuto a sapere che l'immobile è viziato, salvo che il contratto non preveda un termine maggiore. In mancanza di un riscontro da parte del venditore, si potrà procedere per vie legali.

**Denuncia per vizi e difetti dell'immobile: come si fa

I vizi e difetti di un immobile appena acquistato devono essere denunciati al venditore con la massima tempestività. Per fare la denuncia, il compratore dispone di soli 8 giorni dalla data in cui ha scoperto i vizi, salvo diversi termini di decadenza stabiliti dalle parti. Decorso questo termine, non potrà più far valere le proprie ragioni.

È opportuno che la segnalazione al venditore sia effettuata in forma scritta mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC). Se già disponibile, si consiglia di allegare una perizia tecnica dei vizi rinvenuti, ma è sufficiente anche una contestazione sommaria che metta sull'avviso il venditore, purché i dettagli tecnici dei difetti lamentati vengano forniti in un secondo momento.

In mancanza di risposta da parte del venditore, il compratore può reclamare la tutela in suo favore instaurando un'azione giudiziaria entro un anno dalla consegna del bene. Scaduto questo termine, l'acquirente perde ogni tutela, salvo che le parti non abbiano previsto dei termini più ampi per la garanzia in sede di contratto.

**Risarcimento per difetti di costruzione

Supponiamo che il compratore di una casa viziata da difetti taciuti dal venditore abbia dovuto sopportare le spese di un canone d'affitto mentre sull'immobile acquistato venivano eseguiti i lavori necessari: può chiedere il risarcimento dei danni subiti? Nel caso di acquisto di un immobile "viziato" da difetti di costruzione di cui si ignora l'esistenza, non vi sono dubbi in merito al diritto ad ottenere il giusto risarcimento dei danni per l'eventuale danno emergente o lucro cessante, rispettando i termini della prescrizione. Il venditore è tenuto a risarcire anche i danni direttamente cagionati dai vizi dell'immobile. Egli può tuttavia essere esonerato da ogni responsabilità se prova di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa.

Resta fermo il diritto al conseguimento del risarcimento dei danni per vizi occulti anche se si acquista un immobile in costruzione, ove sia accertata la responsabilità del costruttore. Si deve però ricordare che, quando la vendita intercorre tra un privato e il costruttore, il compratore ha 60 giorni di tempo (e non 8 giorni) dalla scoperta dei vizi per effettuare la denuncia. Cambiano anche i termini di prescrizione dell'azione giudiziaria: 2 anni dal giorno della consegna dell'opera. L'acquirente può chiedere all'impresa l'eliminazione dei vizi a proprie spese o la riduzione del prezzo dell'immobile. Vale la pena segnalare che, su opere di lunga durata, il termine stabilito dalla legge per la richiesta di risarcimento è di 10 anni.

**Garanzia del venditore per vizi e difetti dell'immobile: come tutelarsi

Con il contratto di compravendita il venditore è tenuto a garantire che l'immobile ceduto sia immune da vizi di gravità tale da renderlo inidoneo all'uso o da diminuirne il valore. Grazie alla garanzia per vizi, il compratore che, dopo essere entrato in possesso di una casa, si accorga che è affetta da vizi occulti può tutelarsi avviando una causa in sede giudiziaria. Sono due le tipologie di azioni che è possibile esercitare contro il venditore: l'azione redibitoria e l'azione estimatoria. In entrambi i casi l'acquirente ha diritto ad essere risarcito per i danni subiti.

Con l'azione redibitoria il compratore chiede al Giudice di pronunciare la risoluzione del contratto di compravendita. Tale azione comporta anche il diritto ad ottenere la restituzione del doppio della caparra versata. A seguito dei difetti accertati, l'acquirente decide quindi di rinunciare all'acquisto dell'immobile ed è tenuto a restituire le chiavi al venditore.

L'azione estimatoria, invece, non comporta lo scioglimento del contratto. Con essa il compratore decide di rimanere proprietario dell'immobile ma chiede che venga effettuata una riduzione del prezzo commisurata alla diminuzione di utilità che esso è idoneo a fornire in virtù dei vizi non dichiarati. In mancanza di accordo tra le parti, la riduzione del prezzo è rimessa alla decisione del Giudice. Se il bene era già stato pagato, il compratore può pretendere il rimborso di una parte dei soldi già versati.

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